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Agenzia delle Entrate - Testo integrale della:
CIRCOLARE N.21/E del 22 aprile 2003

Oggetto: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

Continua dalla prima pagina                                                   pag. 2


Si precisa tuttavia che - in forza dell'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, secondo cui "Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro" - può trovare applicazione nei confronti delle società sportive dilettantistiche la disposizione contenuta nell'art. 111, comma 3, del TUIR.
Secondo quest'ultima disposizione per alcune associazioni espressamente previste, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, "non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".
La disposizione menzionata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, in favore di enti associativi con particolari finalità.
Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell'articolo 90 con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso articolo 111.
Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fini di lucro non si applica, invece, la disposizione recata dall'art. 111-bis, comma 4, del TUIR, come integrata dall'art. 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, che esclude la perdita delle qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche.

3. ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1).
L'art. 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002 ha introdotto, come già anticipato, un'importante novità consistente nell'estensione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche "alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro."

3.1 Legge n. 398 del 1991.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, costituite a partire dal 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 che le ha istituite) nel rispetto delle disposizioni anche regolamentari cui rinvia il citato comma 18 dell'art. 90, possono optare per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni.
I benefici previsti dalla legge n. 398 dei quali possono fruire le società in argomento sono i seguenti.

3.1.1 Imposte sui redditi.
In forza dell'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Con riferimento alle società sportive dilettantistiche in esame, ai fini della determinazione del reddito imponibile secondo la normativa prevista dalla legge n. 398 del 1991, si deve tener conto della qualificazione tributaria soggettiva delle società di capitali per le quali tutti i redditi, da qualsiasi fonte provengono, costituiscono reddito d'impresa.
Pertanto, dette società devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento, stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398, su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
Sono esclusi dall'ammontare dei proventi da assoggettare al coefficiente di redditività quelli che, per espressa disposizione di legge, non concorrono alla formazione del reddito, quali i proventi indicati nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999 nel limite annuo complessivo ivi individuato (paragrafo 3.3).

Si precisa, altresì, che non concorre alla determinazione del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche e, quindi, anche delle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 398 del 1991, il premio di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
Si ricorda, infine, che, anche per le società sportive dilettantistiche, i corrispettivi di cui all'articolo 111, comma 3, del TUIR, ricorrendo le condizioni ivi richiamate, non sono fiscalmente rilevanti (vedasi paragrafo 2.2).

3.1.2 Imposta sul valore aggiunto.
In forza dell'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali le disposizioni previste dall'articolo 74, sesto comma , del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, per gli anzidetti soggetti, lo speciale regime recato da quest'ultimo articolo trova applicazione anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non soggette all'imposta sugli intrattenimenti.

L'art. 74, sesto comma, prevede che, agli effetti della determinazione dell'IVA, la detrazione di cui all'art. 19 del DPR n. 633 è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili.
La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfettizzata:

  • per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
  • per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse.

Come precisato con circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, le associazioni sportive dilettantistiche per le prestazioni pubblicitarie, in mancanza di un'espressa previsione normativa godono della detrazione del cinquanta per cento stabilita, in via generale, dal citato sesto comma dell'articolo 74.
Il regime speciale in argomento si applica alle condizioni richiamate anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.

3.1.3 Adempimenti.
L'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono:

  • versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
  • annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato;
  • annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i proventi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro il modello di cui al DM 11 febbraio 1997 deve essere integrato con i componenti positivi di reddito che comunque concorrono alla formazione del reddito.
Quali società di capitali, i soggetti di cui trattasi sono peraltro obbligati agli effetti civili alla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile.

3.2. Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Si ricorda che il DPR 13 marzo 2002, n. 69, recante "Regolamento per la semplificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche", emanato in forza dell'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono certificare i corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario (SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Questo sistema di certificazione si pone come modalità facoltativa rispetto a quella ordinaria che prevede l'emissione di titoli di accesso mediante appositi misuratori fiscali di cui ai decreti del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001 (il cui termine per l'installazione è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della stessa legge n. 289 del 2002).
In sostanza, quindi, il DPR n. 69 del 2002 consente alle società e associazioni sportive dilettantistiche di sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali.

Facilitazioni sono previste per l'annotazione delle movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli abbonamenti utilizzati da ciascuna associazione o società sportiva dilettantistica.
In particolare l'art. 5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti delle associazioni o società sportive dilettantistiche vengano effettuate su appositi prospetti conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In attuazione di tale previsione, sono stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2 e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.
I prospetti si basano sostanzialmente sulla registrazione degli elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo, serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, datato 20 novembre 2002, per l'approvazione dei modelli dei prospetti di cui trattasi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279.
Si precisa, per completezza, che i corrispettivi diversi da quelli pagati per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche sono, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, certificati secondo le disposizioni del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, il quale peraltro, all'art. 2, comma 1, lett. hh) esonera dall'obbligo di certificazione "le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina della legge 16 dicembre 1991, n. 398...".
Detta disposizione si applica anche alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile.
Alle società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro, che si avvalgono della legge n. 398 del 1991, si applica la disposizione contenuta nel comma 2, lettere a) e b) dell'art. 25 della legge n. 133 del 1999, così come modificata dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base alla quale "per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:

  • a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo".

Al riguardo si fa presente che il limite annuo complessivo, come precisato con circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, rimane attualmente quello di cento milioni di lire per periodo d'imposta, pari a 51.645,69 euro, fissato con il decreto 10 novembre 1999 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per i beni e le attività culturali.

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