4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI
PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE
DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2).
Ai fini dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 è necessario che i
soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente a
quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall'anzidetta legge,
proventi di natura commerciale per un importo superiore a quello stabilito
normativamente.
Tale importo, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991,
come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, in 185.924,48 euro
(360 milioni di lire), è stato elevato a 250.000 euro dall'art. 90, comma 2, della
legge n. 289.
Si precisa che l'elevazione a 250.000 euro del limite massimo di proventi per
fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 si applica anche alle
associazioni senza fine di lucro e alle pro-loco ai sensi dell'art. 9-bis del decretolegge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.
4.1 Decorrenza.
Per espressa previsione dello stesso comma 2, del citato articolo 90, il
nuovo limite si applica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge".
In base a tale previsione le associazioni sportive dilettantistiche possono
fruire del regime agevolato recato dalla legge n. 398 del 1991 nel periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, purché nel periodo d'imposta precedente
siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non
superiore a 250.000 euro.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, quali
nuovi soggetti, potranno fruire delle agevolazioni della legge n. 398 dal primo
periodo di imposta dalla data di costituzione, qualora ritengano di conseguire nel
medesimo periodo proventi di natura commerciale per un ammontare non
superiore a 250.000 euro.
Al fine dell'operatività del nuovo limite occorre, pertanto, operare la
seguente distinzione:
- soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- soggetti di nuova costituzione.
a) Soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono
beneficiare delle disposizioni agevolative della citata legge n. 398 del 1991 a
decorrere dal periodo d'imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2003, a condizione che
nel periodo d'imposta precedente, 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, abbiano
conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a
250.000 euro.
b) Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono
avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 già dal periodo d'imposta
in corso al 1° gennaio 2003, semprechè abbiano conseguito nel periodo
d'imposta ad esso antecedente proventi commerciali per un importo non
superiore a 250.000 euro.
Pertanto, i soggetti che abbiano ad esempio l'esercizio sociale 1° luglio -
30 giugno possono avvalersi delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 per il
periodo d'imposta 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, se nel periodo d'imposta
precedente, chiuso al 30 giugno 2002, abbiano conseguito proventi commerciali
per un importo non superiore a 250.000 euro e sempre che tale limite non sia
superato durante il periodo d'imposta 2002 - 2003.
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare possono fruire delle disposizioni della legge n.
398 per l'anno 2003, prendendo come riferimento temporale, ai fini della verifica
del limite d'importo di cui trattasi, lo stesso periodo d'imposta considerato ai fini
delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, nell'esempio fatto, potranno fruire del regime
agevolativo ai fini IVA nell'anno 2003 i soggetti che nel periodo d'imposta
chiuso al 30 giugno 2002 abbiano conseguito proventi per un ammontare non
superiore a 250.000 euro e sempre che tale importo non sia superato nel corso del
periodo d'imposta iniziato il 1° luglio 2002.
c) Soggetti di nuova costituzione.
Come chiarito con circolare n. 1 datata 11 febbraio 1992, i soggetti di nuova
costituzione possono fruire delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 qualora
ritengano di conseguire nel periodo d'imposta proventi commerciali per un
ammontare non superiore a 250.000 euro, indicando l'importo previsto nella
dichiarazione d'inizio attività di cui all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972.
4.2 Esercizio dell'opzione.
Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10
novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di
determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti
concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare,
che intendono avvalersi, per il periodo d'imposta 2003, delle disposizioni
agevolative recate dalla citata legge n. 398 del 1991, manifestano l'opzione
unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo o
dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione ai sensi
dell'articolo 2 dello stesso DPR n. 442 del 1997. Sulla base di quest'ultima
disposizione la comunicazione, considerato che trattasi di soggetti esonerati
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, va effettuata con le
modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi,
utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA.
La dichiarazione di riferimento è quella da presentare nel 2004 per i redditi relativi
al periodo d'imposta 2003.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare,
l'opzione si manifesta per l'esercizio 2002 - 2003, in forza dell'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 1, del DPR n. 442 del 1997, attraverso comportamenti
concludenti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2003 e la comunicazione
va effettuata con le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.
5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90,
comma 3).
L'art. 90, comma 3, della legge n. 289 reca modifiche agli artt. 81 e 83 del
TUIR.
5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR.
In particolare, l'art. 90, comma 3, lett. a) aggiunge all'art. 81, comma 1,
lett. m) del TUIR il seguente periodo "Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo
gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche".
La norma integra la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR,
riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli
articoli 83, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999
particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le
seguenti caratteristiche:
- carattere amministrativo -gestionale;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione,
l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e
l'assenza del vincolo di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna
valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie
conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro
autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti
nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la
previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività
amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di
natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o
società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la
tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non
professionisti.
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR.
L'art. 90, comma 3, lett. b), modifica l'art. 83, comma 2, del TUIR
sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a
7.500 euro".
In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i
compensi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d'imposta a 7.500 euro.
Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro
l'importo annuo escluso da imposizione.
Per quanto riguarda le somme di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR
che eccedono il limite d'importo non soggetto ad imposizione, si ricorda che
l'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133 stabilisce che su tali
somme le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta
a titolo d'imposta per l'ulteriore importo di lire 40.000.000 (pari a 20.658,28
euro). La ritenuta è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il
predetto importo.
In sostanza, come precisato con la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000,
i redditi imponibili, al netto cioè dell'importo escluso dalla formazione del
reddito, vengono distinti ai fini dell'imposizione in due fasce: fino a lire
40.000.000 (pari a 20.658,28 euro) sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, al
di sopra di tale importo la ritenuta è applicata a titolo di acconto.
Pertanto, i redditi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m), del TUIR sono ora
assoggettati ad imposizione con le seguenti modalità:
- fino a 7.500 euro sono esclusi dalla formazione del reddito;
- oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta;
- oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
Per entrambe le fasce di reddito, sia quella soggetta a ritenuta a titolo
d'imposta, sia quella soggetta a ritenuta a titolo di acconto, la ritenuta è operata
nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 del TUIR,
maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
In base alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 1 del TUIR, così come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 289 del 2002, l'aliquota per
il primo scaglione di reddito è fissata dal 1° gennaio 2003 nella misura del 23%.
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90, comma 23).
L'art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di
prestare, fuori dall'orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza.
L'attività svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti
pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non
configurarsi come indennità e rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del
TUIR.
5.4 Decorrenza.
Le modifiche apportate agli articoli 81 e 83 del TUIR dal comma 3 dell'art.
90 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2003.
Pertanto, sono riconducibili fra i redditi diversi di cui all'art 81, comma 1,
lett. m), i compensi erogati, a partire dal 1° gennaio 2003, da società e
associazioni sportive dilettantistiche a fronte di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non
professionale.
Il nuovo limite di importo fissato dall'art. 83, comma 2, del TUIR, si
applica alle somme percepite a partire dal 1° gennaio 2003.
5.5 Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.
L'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002 ha introdotto l'art.
10-bis del TUIR concernente la deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione.
In base al comma 1 dell'art. 10-bis del TUIR dal reddito complessivo,
aumentato del credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR e al netto degli oneri
deducibili di cui all'art. 10 del TUIR, si deduce l'importo di 3.000 euro.
Tale deduzione opera forfetariamente per tutti i contribuenti, a prescindere
dalla tipologia di reddito prodotto, esclusivamente in considerazione del reddito
complessivo maturato nel periodo d'imposta.
La deduzione spetta, ai sensi del comma 5 del citato art. 10-bis, nella
misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 dell'art. 10-bis (deduzioni per redditi
di lavoro dipendente, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di
esercizio d'impresa minore) e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e
diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'art. 14 del
TUIR, e l'importo di 26.000 euro.
Ai fini della deduzione di cui trattasi deve tenersi conto delle somme di cui
all'art. 81, comma 1, lett. m), eccedenti 28.158,28 euro, che concorrono alla
formazione del reddito complessivo.
Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 81,
comma 1, lett. m), in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
fino all'importo di 20.658,28 euro, eccedenti i 7.500 euro, non concorrono invece
alla formazione del reddito complessivo.
Pertanto, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di
cui all'art. 10-bis del TUIR opera esclusivamente nei confronti dei redditi di cui
all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR che eccedono l'importo di 28.158,28
euro.
Si precisa, infatti, che l'art. 25, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 133
del 1999, dispone che la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo
d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della
determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al citato art. 11 del
TUIR.
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