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Agenzia delle Entrate - Testo integrale della:
CIRCOLARE N.21/E del 22 aprile 2003

Oggetto: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

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INDICE

PREMESSA

1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1.1 Denominazione, requisiti statutari
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica
1.3 Società sportive dilettantistiche. Forma giuridica

2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
2.1 Associazioni sportive dilettantistiche
2.1.1. Inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11)
2.1.2. Art. 111, commi 3 e 4-quinquies
2.2 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro

3. ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA FINE DI LUCRO DELLE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 1)
3.1 Legge n. 398 del 1991
- Direzione Centrale
- Normativa e Contenzioso

3.1.1 Imposte sui redditi
3.1.2 Imposta sul valore aggiunto
3.1.3 Adempimenti
3.2 Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche
3.3 Proventi esclusi dal reddito imponibile

4. ELEVAZIONE A 250.000 EURO DEL LIMITE MASSIMO DI PROVENTI PER BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI RECATE DALLA LEGGE N. 398 DEL 1991 (art. 90, comma 2)
4.1 Decorrenza
4.3 Esercizio dell'opzione

5. COMPENSI CORRISPOSTI A SPORTIVI DILETTANTI (art. 90, comma 3)
5.1 Articolo 81, comma 1, lett. m) del TUIR
5.2 Articolo 83, comma 2 del TUIR
5.3 Dipendenti pubblici (art. 90,comma 23)
5.4 Decorrenza
5.5 Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione

6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE INDENNITÀ E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10)

7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4)

8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITÀ (art. 90, comma 8)

9. ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5)
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6)
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90, comma 7)

10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9)



PREMESSA
L'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica che disciplinano sotto il profilo giuridico le associazioni e le società sportive dilettantistiche ed agevolano lo sviluppo del settore, anche attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico.

La disciplina giuridica delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche è contenuta nei commi 17 e 18.
Dette disposizioni assumono particolare rilievo poiché individuano le tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico.
In particolare, viene introdotta una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell'ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari.
Le associazioni sportive dilettantistiche vengono invece disciplinate per la prima volta sotto il profilo civilistico e assumono, pertanto, una configurazione associativa tipica.

Alle tipologie soggettive disciplinate dai commi 17 e 18 del citato art. 90 si applicano i benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico previsti dalla vigente normativa, integrata e modificata dallo stesso articolo 90.
Gli interventi sulla disciplina tributaria in favore dello sport dilettantistico sono contenuti nei commi da 1 a 11 nonché nel comma 23 dell'art. 90.
Le novità introdotte in materia sono le seguenti:

  • estensione alle nuove società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro delle agevolazioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche (comma 1);
  • inapplicabilità alle associazioni sportive dilettantistiche delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (comma 11);
  • elevazione del limite di proventi stabilito per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n. 398 del 1991 (comma 2);
  • ampliamento del regime agevolato riservato dagli articoli 81 e 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti (comma 3);
  • esclusione dalla base imponibile IRAP delle indennità e dei rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lett. m) del TUIR (comma 10);
  • facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva alle società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 4);
  • regime agevolativo per le spese di pubblicità (comma 8);
  • agevolazioni in materia di imposte indirette in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (commi 5,6,7);
  • modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (comma 9).

1. REQUISITI SOGGETTIVI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
1.1 Denominazione, requisiti statutari.
L'art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro.
Il comma 17, in particolare, stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Il comma 18 stabilisce, altresì, che lo statuto e l'atto costitutivo di entrambe le categorie di soggetti devono contenere le clausole necessarie per garantire l'assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.
A tal fine l'anzidetta disposizione, operando un rinvio a disposizioni regolamentari, stabilisce espressamente che:
"Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

  • a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
    1) assenza di fini di lucro;
    2) rispetto del principio di democrazia interna;
    3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
    4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
    5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
    6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
    7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
  • b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
  • c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo."

Si precisa che, in mancanza del formale recepimento nello statuto o nell'atto costitutivo, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dai regolamenti emanati ai sensi del comma 18 dell'art. 90, le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato.
Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, sono iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI, ai sensi del comma 20 dell'art. 90 della legge n. 289.
A tal fine il comma 21 del medesimo art. 90 stabilisce che "Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138".
Si fa presente che detto registro tenuto dal CONI può assolvere, per l'Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli organismi sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini dell'attività di controllo.

1.2 Associazioni sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Ai sensi del comma 17 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

  • a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Come già chiarito, entrambe le tipologie di associazioni devono adottare la denominazione indicata dal comma 17 dell'art. 90 e sono tenute ad adeguare il contenuto degli statuti o degli atti costitutivi alle disposizioni del comma 18.
Si precisa che le associazioni sportive dilettantistiche continuano a fruire, senza soluzione di continuità, delle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni e possono beneficiare di quelle introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, sempre che adeguino gli statuti con le modalità e nei termini di cui al regolamento da emanare ai sensi del comma 18 dello stesso articolo 90.

1.3 Società sportive dilettantistiche. Forma giuridica.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria soggettiva, individuata ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, destinataria del particolare regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
Dette società sono costituite ai sensi del comma 17, lett. c), dell'art. 90 "secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro".
Anche le società in argomento devono indicare nella denominazione e ragione sociale la finalità sportiva dilettantistica e devono redigere lo statuto e l'atto costitutivo nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 18. A tal fine valgono le modalità e i termini previsti dal regolamento da emanarsi ai sensi dello stesso comma 18 dell'art. 90.

2. QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
2.1 Associazioni sportive dilettantistiche.


2.1.1 Inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 90, comma 11).
Il comma 11 dell'articolo 90 in commento aggiunge in fine all'articolo 111- bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
Con tale modifica normativa è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la particolare norma che esclude la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
Le associazioni sportive dilettantistiche non perdono, quindi, la qualifica di enti non commerciali, ancorché non rispettino i limiti ed i parametri indicati dai commi 1 e 2 del citato art. 111-bis del TUIR.

2.1.2 Art. 111, commi 3 e 4-quinquies.
Per fruire del regime agevolativo recato dall'art. 111, comma 3, del TUIR, che prevede la detassazione di determinate attività, le associazioni sportive dilettantistiche in argomento devono integrare, ove occorra, le clausole statutarie stabilite dal regolamento di cui al più volte citato comma 18 dell'art. 90 (cfr. paragrafo 1.1) con quelle previste dal comma 4-quinquies dello stesso art. 111.

2.2 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Si chiarisce che le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell'art. 87, comma 1, lettera a) del TUIR. L'assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione.
Il reddito delle società sportive dilettantistiche è, pertanto, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società e agli enti commerciali.
Nei confronti delle società sportive dilettantistiche non possono, quindi, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli articoli 108 e seguenti del TUIR, ivi comprese quelle contenute nell'art. 111, concernente gli enti non commerciali di tipo associativo.

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