Chi ha effettuato sponsorizzazioni sportive nell’anno 2021 ha diritto all’omonimo credito di imposta: il 5 giugno 2022 è, infatti, il termine ultimo di presentazione delle domande online per accedere al beneficio.
L’investimento agevolabile deve essere rivolto a determinati soggetti del settore sportivo con ricavi compresi tra i 150.000 euro e i 15 milioni di euro, importi da considerare ai sensi dell’art. 85, c. 1, lett. A) e b), del Tuir. Come noto, anche per l’anno di imposta 2021, l’art. 10 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis) ha esteso le disposizioni dell’art. 81, c. 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) che prevede un credito di imposta pari al 50% degli investimenti sostenuti per sponsorizzazioni sportive entro un limite massimo complessivo di spesa.
Sotto il profilo soggettivo, i beneficiari del credito di imposta sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno investito (nel corso del 2021) almeno 10.000 euro in campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni incluse, per promuovere l’immagine dei loro prodotti o servizi.
I destinatari della spesa sono, invece, determinate categorie di soggetti del settore sportivo, tra i quali le società sportive professionistiche che svolgono attività sportiva giovanile e che hanno registrato ricavi nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Queste soglie si determinano ai sensi dell’art. 85, c. 1, lett. a) e b), del Tuir e riguardano, pertanto, sia i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che i corrispettivi delle cessioni delle materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
A seguito delle rilevanti evoluzioni normative e regolamentari che hanno impattato il settore del calcio professionistico, la Figc ha aggiornato le raccomandazioni contabili destinate alle società calcistiche, anche al fine di realizzare un miglior coordinamento delle stesse con i principi contabili in vigore.
In tale ambito, in base alle indicazioni fornite per la corretta rappresentazione contabile dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, i ricavi da gare e abbonamenti delle squadre di calcio professionistiche vengono iscritte nella voce A1 del Conto Economico.
Di contro, nella voce A5 dello stesso schema di Conto Economico si trovano, ad esempio, i contributi in conto esercizio, i proventi pubblicitari e da sponsorizzazione, le plusvalenze su calciatori e i proventi da cessione dei diritti audiovisivi.
Ai fini della verifica dei limiti dei limiti quantitativi dei ricavi, i proventi da diritti audiovisivi meritano particolare attenzione rappresentando, tra l’altro, una delle principali fonti delle società di calcio professionistiche italiane. Queste risorse vengono distribuite alle squadre secondo i seguenti criteri di ripartizione: in parte in maniera egualitaria, in parte in base ai risultati sportivi raggiunti e, infine, in considerazione del loro bacino di utenza.
Con riferimento, invece, ai proventi contabilizzati nella voce A5 dello schema di Conto Economico, la scelta dell’accezione fiscale di “ricavi” (ai sensi dell’art. 85, lett. A) e b) del Tuir) non pare aiutare del tutto nell’identificazione dei proventi c.d. “rilevanti”. Ad esempio, mentre le plusvalenze derivante dalla cessione dei calciatori non pare possano essere considerate ai fini della soglia dei 15 milioni di euro, in quanto ricadrebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 86 del Tuir, qualche dubbio potrebbe sorgere rispetto alla valenza (o meno) dei diritti audiovisivi ai fini del raggiungimento della soglia dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. A) e b), del Tuir.
Data la portata dei valori in gioco per le squadre professionistiche, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in considerazione della prossima scadenza del 5 giugno per l’invio delle domande.
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