Indietro
Il Consiglio dell'Unione Europea visto il trattato
sull'Unione Europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo
1, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), vista l'iniziativa
del Regno del Belgio, visto il parere del Parlamento europeo1, considerando
quanto segue:
(1) L'obiettivo che l'Unione si prefigge ai sensi dell'articolo
29 del trattato, è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza
in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare sviluppando
tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione
di polizia;
(2) Il fenomeno del calcio è caratterizzato da un'estrema
internazionalizzazione, dovuta ai vari campionati europei ed internazionali
e ai numerosi spostamenti di tifosi. Per quanto riguarda la sicurezza
in occasione delle partite di calcio, tale internazionalizzazione rende
necessario un approccio che trascende la dimensione nazionale;
(3) È
opportuno che il calcio non sia considerato esclusivamente come una
possibile fonte di problemi connessi con perturbazioni dell'ordine,
della tranquillità e della sicurezza pubblici, ma come un evento che,
a prescindere dai rischi potenziali, deve essere gestito in modo efficiente;
(4) In particolare per prevenire e combattere la violenza legata al
calcio, è essenziale scambiare informazioni, in modo da consentire ai
servizi di polizia ed alle autorità competenti negli Stati membri di
provvedere ai preparativi del caso e i reagire in modo appropriato;
(5) Ai fini dello scambio di informazioni in occasione di un evento
calcistico e tenuto conto della cooperazione internazionale tra forze
di polizia necessaria in caso di partite internazionali, è essenziale
creare in ciascuno Stato membro un punto permanente di informazione
sul calcio avente carattere di polizia;
(6) Nell'ambito del Consiglio
d'Europa sono state adottate: la convenzione sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
del 28 gennaio 1981, la raccomandazione n.R (87) 15 del Comitato dei
Ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei
dati a carattere personale nel settore della polizia, nonché la convenzione
europea del 19 agosto 1985, sulla violenza e le intemperanze degli spettatori
in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri
calcistici;
(7) Il Consiglio ha adottato,il 26 maggio 1997, l'azione
comune 97/339/GAI in materia di cooperazione nel settore dell'ordine
pubblico e della pubblica sicurezza2 e il 9 giugno 1997, la risoluzione
sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle
partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di
accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione
di massa3;
(8) Il Consiglio,inoltre,ha adottato,il 6 dicembre 2001,
una risoluzione concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione
internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere
la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione
internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro4,
DECIDE:
Articolo 1. Creazione di un
punto nazionale d'informazione sul calcio
1. Ciascuno Stato membro crea
o designa un punto nazionale d'informazione sul calcio avente carattere
di polizia.
2. Ciascuno Stato membro notifica per iscritto al Segretariato
generale del Consiglio le coordinate del suo punto nazionale d'informazione
sul calcio e ogni modica successiva in virtù della presente decisione. Il
Segretariato generale del Consiglio provvede a pubblicarle nella Gazzetta
ufficiale.
3. Il punto nazionale d'informazione sul calcio funge da
punto di contatto diretto e centrale per lo scambio delle informazioni
pertinenti e l'agevolazione della cooperazione internazionale tra forze
di polizia in relazione alle partite di calcio internazionali. Uno Stato
membro può decidere di effettuare determinati contatti riguardanti aspetti
legati al calcio tramite i servizi specificamente competenti per questi
aspetti, a condizione che il punto nazionale d'informazione sul calcio
ne sia quanto meno informato tempestivamente e in maniera adeguata.
4. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio punto nazionale
d'informazione sul calcio sia in grado di assolvere con efficacia e
rapidità i compiti assegnatigli.
5. La presente decisione lascia impregiudicate
le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto attiene
alla ripartizione di competenze tra le varie autorità e i diversi servizi
dello Stato membro interessato.
Articolo 2. Compiti del punto nazionale
d'informazione sul calcio
1. Il centro nazionale d'informazione sul
calcio assicura ed agevola il coordinamento dello scambio di informazioni
tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali.
Possono essere scambiate informazioni anche con altre autorità incaricate
dell'applicazione della legge che contribuiscono,conformemente alla
ripartizione delle competenze vigente nel rispettivo Stato membro,alla
pubblica sicurezza ed all'ordine pubblico.
2. Il punto nazionale d'informazione
sul calcio ha accesso, in conformità della legislazione nazionale ed
internazionale applicabile in materia, alle informazioni relative ai
dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.
3. Il punto
nazionale d'informazione sul calcio agevola, coordina o organizza l'attuazione
della cooperazione internazionale tra forze di polizia per quanto riguarda
le partite di calcio internazionali.
4. Conformemente alle disposizioni
nazionali vigenti, in particolare la ripartizione delle competenze tra
le diverse autorità e i diversi servizi negli Stati membri interessati,
il punto nazionale d'informazione sul calcio può assumersi il compito
di fornire assistenza alle autorità nazionali competenti.
5. Il punto
nazionale d'informazione sul calcio fornisce, per le partite internazionali, per
lo meno su richiesta di un altro punto nazionale d'informazione sul
calcio di uno Stato membro interessato,un'analisi dei rischi dei propri
club e della propria squadra nazionale.
Articolo 3. Scambio di informazioni
di polizia tra i punti nazionali d'informazione sul calcio
1. I punti
nazionali d'informazione sul calcio, su richiesta di un punto nazionale
d'informazione sul calcio interessato o di propria iniziativa,procedono
a scambi d'informazioni generali e alle condizioni previste al paragrafo
3, di dati di carattere personale, prima, durante e dopo l'evento calcistico
internazionale.
2. Le informazioni generali scambiate in occasione di
un incontro di calcio internazionale sono di tipo strategico, operativo
e tattico. Si intende per: - "informazioni strategiche": i dati che descrivono
l'evento in tutte le sue dimensioni,con particolare riguardo ai rischi
per la sicurezza, - "informazioni operative": i dati che permettono
di ottenere un quadro corretto dei fatti che si verificano nell'ambito
dell'evento, - "informazioni tattiche": i dati che consentono ai responsabili
operativi di agire in modo adeguato per quanto riguarda la salvaguardia
dell'ordine e della sicurezza durante l'incontro.
3. Lo scambio di dati
di carattere personale avvengono conformemente alla legislazione nazionale
e internazionale applicabile, tenendo conto dei principi della convenzione
n. 108 del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale
nonché - se del caso - della Raccomandazione n. R (87) 15 del Comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 tesa a regolamentare
l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
Lo scambio è inteso a preparare e adottare le misure appropriate per
mantenere l'ordine pubblico in occasione di un evento calcistico. In
particolare, si può trattare di informazioni riguardanti individui che
presentano o possono presentare una minaccia per l'ordine e la sicurezza
pubblici.
Articolo 4. Modalità di comunicazione tra i punti nazionali
d'informazione sul calcio
1. Il trattamento delle informazioni relative
a partite internazionali di calcio è coordinato tramite il punto nazionale
d'informazione sul calcio,il quale fa sì che tutti i servizi di polizia
interessati ricevano tempestivamente le informazioni necessarie. Dopo
il trattamento l'informazione è sfruttata dal punto d'informazione stesso
o trasmessa alle autorità e servizi di polizia interessati.
2. Il punto
nazionale d'informazione sul calcio dello Stato membro che organizza
l'evento calcistico comunica, prima, durante e dopo il campionato o la
partita con il (i) servizio(i) di polizia nazionale (nazionali) dello (degli)
Stato(i) interessato(i), eventualmente tramite l'ufficiale di collegamento
designato emesso a disposizione dallo (dagli) Stato(i) interessato(i).
Si può ricorrere a tale ufficiale di collegamento per questioni riguardanti
l'ordine pubblico e la sicurezza, la violenza connessa al calcio e la
criminalità in generale,nella misura in cui esiste una relazione con
la partita o il torneo in questione.
3. I punti nazionali d'informazione
sul calcio comunicano in modo da garantire la riservatezza dei dati.
Le informazioni scambiate, purché non riguardino dati a carattere personale,
sono archiviate e possono in seguito essere consultate da altri punti
nazionali d'informazione interessati, a condizione che il punto nazionale
d'informazione sul calcio che ha fornito le informazioni, abbia la possibilità
di definire in via preliminare una posizione in materia.
Articolo 5. Regime linguistico
I vari punti nazionali d'informazione sul calcio
comunicano nelle rispettive lingue, con copia in una lingua di lavoro
comune alle parti interessate, salvo disposizioni contrarie convenute
in materia tra le parti interessate.
Articolo 6. Valutazione
Entro due
anni dall'adozione della presente decisione, il Consiglio ne valuta l'attuazione.
Articolo 7. Entrata in vigore
La presente decisione ha efficacia il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Fatto
a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente M.RAJOY BREY
Sommario Home page
|