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Suprema Corte di Cassazione
Sezione Quarta Penale

Sentenza n. 24942/2001

TESTO: Reato penale e violenza dello sportivo - Divieto di contatti fisici tra gli avversari nel gioco del calcetto a cinque.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma, 27 marzo 2001.


P. M.veniva tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Pisa, Sez. Dist. Di Pontedera, per rispondere al reato di cui all'art. 590 del codice penale per avere per colpa, consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare per aver violato la norma prescritta per le gare di calcetto a cinque che impone il divieto di contatti fisici tra gli avversari, colpito al volto con una gomitata M.M., nel corso di un'azione di gioco, cagionando allo stesso lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

All'esito del giudizio, il Pretore condannava il P. alla pena di £ 500.000 di multa, ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato e disattendendo la tesi difensiva circa la asserita configurabilità della scriminante ex artt. 50 e 51 del codice penale.
A tal riguardo, il giudice osservava che nel gioco del calcio a cinque non è prevista alcuna forma di contatto fisico tra gli antagonisti, trattandosi di gioco compreso nella categoria degli sport a violenza solo eventuale, per cui un fatto lesivo, nel corso di una partita di detto gioco, deve essere ritenuto possibile solo come accidente o in quanto riconducibile ad una condotta volontaria: nella fattispecie doveva essere esclusa l'accidentalità del fatto essendo emerso che certamente il comportamento del prevenuto aveva avuto carattere volontario, atteso che il P. intenzionalmente si era frapposto fra il pallone e l'avversario, al fine di contrastare quest'ultimo, ed aveva allargato i gomiti allo scopo di ostacolarne la corsa.

A seguito di rituale gravame, la Corte d'Appello di Firenze confermava il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice, e motivava il suo convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: sulla scorta delle risultanze processuali doveva concludersi che il P. aveva commesso un fallo tattico contro il M. per impedirgli di portare a termine la sua azione di giuoco; tra i giocatori vi era stata, dunque, una vis esercitata dal P. nei confronti dell'avversario, del tutto gratuita e causata dall'umiliazione scaturita da un tunnel (termine che nel gergo sportivo sta ad indicare l'azione con la quale un giocatore supera l'avversario facendogli passare il pallone tra le gambe) subito come difensore; il P., invece di ostacolare l'antagonista allargando i gomiti allo scopo di fermare la corsa, avrebbe dovuto inseguire il pallone per rientrarne in possesso e riportarlo nell'area avversaria.

Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale riteneva l'imputato meritevole delle attenuanti generiche e, per l'effetto, riduceva la pena irrogata dal Pretore rideterminandola in £ 400.000 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il P., tramite i difensori, sostenendo anche in questa sede la configurabilità della scriminante di cui agli art. 50 e 51 del codice penale sul rilievo che il fatto lesivo de quo si sarebbe verificato in stretta connessione con un'azione di gioco nel contesto di un'attività sportiva appositamente regolamentata, nonché favorita ed incoraggiata dallo Stato che considera altamente morale e socialmente utile l'esercizio dell'attività sportiva; in definitiva, secondo la tesi svolta nel corso, la violazione dell'art. 12 del regolamento da parte del P., pur volontariamente commessa, non era certo diretta all'offesa dell'altrui diritto e quindi avrebbe dovuto trovare sanzione esclusivamente nell'ambito sportivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle doglianze che, in gran parte, tendono ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di legittimità, atteso che il vizio motivazionale deducibile in Cassazione, nelle sue varie e concrete espressioni: mancanza, illogicità, contraddittorietà, ecc., deve risultare ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato come più volte precisato da questa Suprema Corte anche a Sezioni Unite (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed al., RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali, quali sinteticamente sopra riportati e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni, danno adeguatamente conto del convincimento espresso.

Per quel che riguarda specificamente la tesi della scriminante, sostenuta dalla difesa nel giudizio di merito e riproposta in questa sede, le valutazioni espresse a riguardo dalla Corte territoriale, la quale ha disatteso le argomentazioni svolte a sostegno della tesi stessa, devono essere pienamente condivise in quanto del tutto in sintonia con il consolidato orientamento di questa Corte Suprema secondo cui in tema di lesioni cagionate nel contesto di un'attività sportiva, allorquando venga posta a repentaglio coscientemente l'incolumità del giocatore, che legittimamente si attende dall'avversario un comportamento agonistico anche rude, ma non esorbitante dal dovere di lealtà fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica, si verifica il superamento del cosiddetto rischio consentito, con il conseguente profilarsi della responsabilità per dolo o per colpa (così Sez. 5, n. 9627/92, imp. Lolli, RV. 192262; in tal senso cfr. anche Sez. 5, n. 1951/2000, ud. 2/12/1999, imp. Rolla, RV. 216436). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.

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