Home | Contattaci | Newsletter | Pubblicità | Collabora | Chi siamo
CANALI

Diritto Sportivo
Marketing Sportivo
Comunicazione & Sport
Sport & Management
Economia dello Sport
Sport & Organizzazione
Sport & Tecnologia
Psicologia/Medicina sportiva
Sport & Wellness
Storia dello Sport
Sociologia dello Sport
Impiantistica sportiva
Aspetti fiscali
Area Tecnica


I finanziamenti per lo
    Sport: chi, dove e come
Modulistica
Articoli pubblicati


Diritto sportivo News
La stampa
L'opinione di...
Le interviste di Sporteasy
Calendario Eventi
Lavoro & Stage
La vostra Tesi
Pubblicate un articolo
Link utili
Lo sapevate che...
L'angolo del tifoso


SERVIZI
A domanda...
      Sporteasy risponde
Ricerche bibliografiche
Sviluppo e revisione di
      Tesi in materia sportiva
Altri servizi


CORSI DI FORMAZIONE
Master
Corsi online
Corsi di perfezionamento
Convegni, seminari e
       iniziative varie
Ufficio giudiziario
Cassazione, Sez III penale
Sentenza: 6 agosto 2002, n. 29078

Caso: fumogeni all'interno degli stadi

Indietro                                                                    



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cx. Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del gip tribunale di Roma, con la quale fu convalidato il provvedimento del questore di Roma notificato il 2 ottobre 2001 che gli aveva imposto, ai sensi dell'articolo 6 legge 401/89, divieto di accedere per un periodo di due anni a competizioni sportive e l'obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro svolgimento.

Deduce:
a) erronea applicazione articolo 6 legge 401/89, come modificata dal decreto legge 336/01, in quanto non sussistevano i presupposti per l'emanazione del provvedimento interdittivo.
Infatti la condotta a lui contestata consiste solo nel fatto che, mentre era sottoposto ai normali controlli di ingresso allo stadio, gli era stato trovato un fumogeno all'interno dello zaino, senza che egli in alcun modo tentasse di celarlo. Trattasi perciò di un fatto che non rientra tra quelli per i quali soltanto l'articolo 6 citato consente l'emanazione del provvedimento interdittivo;
b) mancanza di motivazione del provvedimento di convalida.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento del questore di Roma in esame, è stato emanato non già perché il Cx. avesse lanciato un qualche oggetto ed in particolare il fumogeno, bensì esclusivamente perché lo stesso era stato denunciato per il reato di cui all'articolo 650 c.p. in quanto, in occasione di un incontro di calcio, all'atto del filtraggio predisposto all'ingresso dello stadio, era stato trovato in possesso del fumogeno.
Orbene l'articolo 6, primo comma, legge 401/89, come successivamente modificato e poi convertito nella legge 377/01, dispone che i provvedimenti interdittivi in questione possono essere emessi nei confronti delle persone denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 110/75 (che fa riferimento al porto illegale di armi di vario genere e di strumenti chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona), o all'articolo 5-bis della legge 401/89 (che si riferisce al divieto di portare in luoghi dove ci sono competizioni agonistiche emblemi o simboli di discriminazione razziale, etnica e religiosa), o, infine, all'articolo 6-bis che punisce tra l'altro "chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive".

Come è facile vedere, questa ultima disposizione è l'unica in cui avrebbe potuto in astratto essere inquadrata la condotta del ricorrente dal momento che l'oggetto da lui portato non costituiva né un'arma, propria o impropria, né un oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona, trattandosi di un semplice fumogeno, ossia tutt'al più di un artifizio pirotecnico previsto appunto dall'articolo 6-bis citato. Solo che tale disposizione punisce non il semplice porto di un fumogeno in luogo dove si svolgano manifestazioni sportive, bensì esclusivamente il lancio di tale oggetto in modo da creare pericolo per le persone. È invece pacifico che al Cx. non è stato addebitato in alcun modo il lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso che gli fu trovato indosso nel corso dei controlli.

Il comportamento contestato al Cx. , quindi, non rientra tra quelli che ai sensi dell'articolo 6, primo comma legge 401/89 possono giustificare l'imposizione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentarsi ai posti di pubblica sicurezza durante lo svolgimento delle partite.

P.Q.M. Si annulla l'impugnata sentenza e si dichiara l'inefficacia del decreto emesso dal questore di Roma.

Home page                                                  

Fonte: Dirittosuweb.it - autore Eius
Home | Contattaci | Newsletter | Pubblicità | Collabora | Chi siamo

Tutti i diritti Riservati - Legge privacy - Copyright - ©2002 - Sito ottimizzato per Internet Explorer.