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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cx. Lorenzo propone ricorso per cassazione avverso
l'ordinanza del gip tribunale di Roma, con la quale fu convalidato il
provvedimento del questore di Roma notificato il 2 ottobre 2001 che
gli aveva imposto, ai sensi dell'articolo 6 legge 401/89, divieto
di accedere per un periodo di due anni a competizioni sportive e
l'obbligo di presentarsi presso un comando di polizia durante il loro
svolgimento.
Deduce:
a) erronea applicazione articolo 6 legge 401/89, come
modificata dal decreto legge 336/01, in quanto non sussistevano i presupposti
per l'emanazione del provvedimento interdittivo.
Infatti la condotta a lui contestata consiste solo nel fatto che, mentre
era sottoposto ai normali controlli di ingresso allo stadio, gli era
stato trovato un fumogeno all'interno dello zaino, senza che egli in
alcun modo tentasse di celarlo. Trattasi perciò di un fatto che non
rientra tra quelli per i quali soltanto l'articolo 6 citato consente
l'emanazione del provvedimento interdittivo;
b) mancanza di motivazione del provvedimento di convalida.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed assorbente motivo di ricorso
è fondato.
Il provvedimento del questore di Roma in esame, è stato emanato non
già perché il Cx. avesse lanciato un qualche oggetto ed in particolare
il fumogeno, bensì esclusivamente perché lo stesso era stato denunciato
per il reato di cui all'articolo 650 c.p. in quanto, in occasione di
un incontro di calcio, all'atto del filtraggio predisposto all'ingresso
dello stadio, era stato trovato in possesso del fumogeno.
Orbene l'articolo 6, primo comma, legge 401/89, come successivamente
modificato e poi convertito nella legge 377/01, dispone che i
provvedimenti interdittivi in questione possono essere emessi nei confronti
delle persone denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo
4, primo e secondo comma, della legge 110/75 (che fa riferimento
al porto illegale di armi di vario genere e di strumenti chiaramente
utilizzabili per l'offesa alla persona), o all'articolo 5-bis della
legge 401/89 (che si riferisce al divieto di portare in luoghi
dove ci sono competizioni agonistiche emblemi o simboli di discriminazione
razziale, etnica e religiosa), o, infine, all'articolo 6-bis
che punisce tra l'altro "chiunque lanci corpi contundenti o altri
oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo
per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive".
Come è facile vedere, questa ultima disposizione è l'unica in cui avrebbe
potuto in astratto essere inquadrata la condotta del ricorrente dal
momento che l'oggetto da lui portato non costituiva né un'arma, propria
o impropria, né un oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla
persona, trattandosi di un semplice fumogeno, ossia tutt'al più di un
artifizio pirotecnico previsto appunto dall'articolo 6-bis citato. Solo
che tale disposizione punisce non il semplice porto di un fumogeno in
luogo dove si svolgano manifestazioni sportive, bensì esclusivamente
il lancio di tale oggetto in modo da creare pericolo per le persone.
È invece pacifico che al Cx. non è stato addebitato in alcun modo il
lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso che gli fu trovato
indosso nel corso dei controlli.
Il comportamento contestato al Cx.
, quindi, non rientra tra quelli che ai sensi dell'articolo 6, primo
comma legge 401/89 possono giustificare l'imposizione del divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo
di presentarsi ai posti di pubblica sicurezza durante lo svolgimento
delle partite.
P.Q.M. Si annulla l'impugnata sentenza e si dichiara l'inefficacia
del decreto emesso dal questore di Roma.
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