6. IRAP. ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE DELLE
INDENNITÀ E DEI RIMBORSI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1,
LETTERA m) DEL TUIR (art. 90, comma 10).
L'art. 90, comma 10, stabilisce che: "all'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: delle indennità e dei rimborsi di
cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui
redditi sono soppresse".
In base a tale modifica normativa, ai fini IRAP, per i soggetti che
relativamente alle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di
determinazione del reddito, il valore della produzione netta può determinarsi
aumentando il reddito, calcolato in base a tali regimi, delle retribuzioni
corrisposte al personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi. Non vanno più sommate le
indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
Detta agevolazione si applica, quindi, sia alle società che alle associazioni
sportive dilettantistiche che effettuino l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1
della legge n. 398 del 1991.
Si segnala, infine, che l'art. 5, comma 2, della legge n. 289 del 2002 ha
modificato l'art. 11, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997. In forza di tale modifica non sono più compresi tra i compensi non
ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le
somme di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
Pertanto, la norma consente alle associazioni e società sportive
dilettantistiche che non si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del
1991 di portare in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP le
indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi di cui
all'art. 81, comma 1, lettera m) del TUIR.
7. RITENUTA DEL 4 PER CENTO A TITOLO DI ACCONTO SUI
CONTRIBUTI EROGATI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 4).
Il comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 prevede che il CONI, le
Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di
acconto, stabilita dal comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati alle società ed
alle associazioni sportive dilettantistiche.
Pertanto, il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI hanno facoltà di non applicare la ritenuta
d'acconto nella misura del quattro per cento sui contributi dagli stessi erogati alle
società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600
del 1973, in base al quale sui contributi erogati dalle regioni, dalle province, dai
comuni, e dagli altri enti pubblici e privati, corrisposti ad imprese, esclusi quelli
per l'acquisto di beni strumentali deve essere operata con obbligo di rivalsa la
ritenuta del quattro per cento a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Restano, conseguentemente, assoggettati alla ritenuta d'acconto del quattro
per cento tutti i contributi, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali,
corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle
regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati.
Per quanto riguarda invece le associazioni sportive dilettantistiche,
rimangono assoggettati alla ritenuta del quattro per cento solo i contributi
destinati allo svolgimento di attività commerciali, esclusi quelli per l'acquisto di
beni strumentali, corrisposti da regioni, province, comuni e dagli altri enti
pubblici e privati.
Si precisa che la norma recata dal comma 4 dell'art. 90 della legge n. 289 in
esame prevede la facoltà per il CONI, le Federazioni sportive e per gli enti di
promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, ma
non sottrae ad imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto,
concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi del Capo VI del titolo I del
TUIR.
8. AGEVOLAZIONI CONCERNENTI LE SPESE DI PUBBLICITÀ (art.
90, comma 8).
Il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i
corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni
sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di
associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione
sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il
soggetto erogante "spese di pubblicità".
La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui
redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono
considerate - nel limite del predetto importo - comunque di pubblicità e, pertanto,
integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell'art. 74, comma 2,
del TUIR nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio medesimo e nei quattro anni successivi.
Si evidenzia che la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla
promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività
del beneficiario della medesima.
9 ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
9.1 Agevolazioni concernenti l'imposta di registro (art. 90, comma 5).
Il comma 5 dell'art.90 della legge n.289 del 2002 stabilisce che "gli atti
costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento
dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa".
Il citato comma 5 dispone, quindi, l'assoggettamento all'imposta di registro
in misura fissa (attualmente 129,11 euro) degli atti costitutivi e di trasformazione
posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, dalle
Federazioni sportive nonché dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI. L'agevolazione è riconosciuta solo qualora detti atti siano direttamente
connessi allo svolgimento dell'attività sportiva.
La disposizione in esame introduce una novità per quanto riguarda gli atti di
costituzione, per i quali l'art. 4 parte I della Tariffa allegata al DPR 26 aprile
1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
prevede, invece, ordinariamente l'assoggettamento a tassazione in misura
proporzionale o fissa a seconda della natura dei beni oggetto di conferimento
all'atto della costituzione.
L'agevolazione introdotta, pertanto, assume particolare rilievo con
riferimento alle ipotesi nelle quali la costituzione venga effettuata con l'apporto
di immobili o di altri beni il cui conferimento sconterebbe ordinariamente
l'imposta di registro in misura proporzionale.
9.2 Agevolazioni concernenti l'imposta di bollo (art. 90, comma 6).
Il comma 6 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che "al n. 27-
bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI".
Con tale norma è disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle
Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche se dichiarate
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, in quanto non menzionate dalla norma.
9.3 Agevolazioni concernenti le tasse di concessione governativa (art. 90,
comma 7).
Il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che
"all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, dopo le parole <
Il citato comma 7 estende agli atti ed ai provvedimenti concernenti le
società e le associazioni sportive dilettantistiche, l'esenzione dalle tasse di
concessione governativa prevista dall'art 13-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 641.
Quest'ultima disposizione, recante una previsione esentativa generalizzata,
consente, quindi, di escludere dall'applicazione del tributo tutti gli atti ed i
provvedimenti concernenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
10. EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 90, comma 9).
In tema di erogazioni liberali a favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche, l'art. 90, comma 9, ha introdotto le seguenti novità al regime
preesistente.
Art. 90, comma 9, lettera a).
Nell'art. 13-bis, comma 1, del TUIR è stata sostituita la lettera i-ter. La
nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le erogazioni liberali in denaro
effettuate da persone fisiche in favore delle società e associazioni sportive
dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19%
calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore
a 1500 euro ( il limite fissato dall'art 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342
era di due milioni di lire).
Rimangono inalterate le condizioni per fruire della detrazione: il
versamento deve essere eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Tra le modalità di effettuazione dei versamenti si ricordano quelle già
indicate nella circolare n. 43/E dell'8 marzo 2000 e nella circolare n. 207/E del
16 novembre 2000: conti correnti bancari o postali intestati alle società e
associazioni sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non
trasferibili intestati alle società o associazioni sportive destinatarie dei
versamenti.
Le predette modalità di versamento devono essere osservate qualunque sia
l'importo dell'erogazione liberale effettuata.
Per quanto riguarda i destinatari dell'erogazione si precisa che la norma in
esame già si riferiva, anche nel previgente testo, alle associazioni sportive
dilettantistiche, ricomprese nella sintetica espressione "società sportive
dilettantistiche" e si estende ora anche alle nuove società sportive dilettantistiche
costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Art. 90, comma 9, lettera b).
L'art. 90, comma 9, lettera b), ha modificato l'art. 65, comma 2 del TUIR,
con l'abrogazione della lettera c-octies) che prevedeva la deducibilità, nella
determinazione del reddito d'impresa, delle erogazioni liberali in denaro a favore
delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a due milioni
di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.
Si fa presente, tuttavia, che l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 non ha
apportato modifiche all'art. 91-bis del TUIR, così come modificato dall'art. 37
della legge 21 novembre 2000, n. 342. Detto articolo 91-bis, inserito nel Capo I
del Titolo II del TUIR, prevede, tra l'altro, che "dall'imposta lorda si detrae fino
a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento (omissis)
dell'onere di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-ter)".
Pertanto, i soggetti IRPEG, siano essi società e enti commerciali oppure
enti non commerciali, che effettuino erogazioni liberali a favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche possono operare la detrazione del 19 per
cento calcolata sullo stesso importo complessivo fissato per le persone fisiche,
attualmente, quindi, non superiore a 1500 euro in ciascun periodo d'imposta.
Anche per tale tipo di erogazioni devono essere osservate le modalità di
versamento di cui all'art. 13-bis, lettera i-ter, del TUIR.
Si fa presente, infine, che ai fini della detrazione prevista dall'art. 13-bis,
lettera i-ter) - e, conseguentemente, dall'art. 91-bis - del TUIR, è necessario che
l'organismo destinatario della liberalità sia identificabile attraverso la
denominazione o ragione sociale indicata nel comma 17 dell'art. 90 in
commento. Detta denominazione o ragione sociale, infatti, come già chiarito,
deve essere utilizzata in tutte le operazioni e manifestazioni esterne dell'ente.
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