Il termine sport non si trova nella carta cosituzionale, nemmeno con riferimento all’articolo 117, che ritaglia le competenze delle Regioni sotto il profilo della loro funzione legislativa e amministrativa.
Però, l’articolo 56 del decreto n. 616 del 24 luglio 1977 disciplinò il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla materia “turismo e industria alberghiera”, che concernono “tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e dell’industria alberghiera, nonchè gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale”.
La norma fa rientrare anche, tra le funzioni in esame, “la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici”.
Comunque, la norma di legge stabilisce che in ogni caso è mantenuta la competenza del CONI per l’organizzazione delle attività agonistiche a qualsiasi livello, comprese le relative attività promozionali.
Di conseguenza:
- allo Stato sono devoluti competenze e controlli sulle attività sportive di natura agonistica, ricomprendendo nelle prerogative anche gli interventi su quegli impianti dove tali attività devono svolgersi (ad esempio, spettarono allo Stato la promozione, l’organizzazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti sportivi in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990) ;
- le Regioni hanno competenza e controllo sulle attività sportive non agonistiche, con riferimento ai relativi impianti e attrezzature.
Pertanto l’indirizzo che la Regione deve imprimere attiene
all’organizzazione delle strutture in senso ricreativo, in
conformità alle esigenze della popolazione.
L’intervento dell’amministrazione regionale deve essere
finalizzato alla programmazione diretta di interventi di
impiantistica sportiva sia per quanto attiene alla gestione
ordinaria, sia per quanto riguarda il potenziamento delle
strutture esistenti, sia per la realizzazione di nuove strutture
da destinare a fini sociali, ricreativi, ovvero per attività di
natura dilettantistica;
- all’ente territoriale Provincia spettano funzioni di promozione, coordinamento e realizzazione di attività ed opere di interesse ovviamente provinciale in collaborazione con Regione e Comuni, nel settore sportivo.
Difatti viene previsto dall’ordinamento la possibilità di delega da parte delle Regioni agli enti territoriali minori (come lo sono Provincia e Comuni) delle funzioni amministrative nelle materie in cui le medesime hanno potestà legislativa, e ciò al fine di ottimizzare i risultati di gestione per gli interessi locali;
- infine, sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive e la gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche, oltre a quelle relative a rifugi alpini, campeggi e altri esercizi extra-alberghieri.
Nel prossimo articolo si parlerà delle competenze del Comune in materia di
impianti sportivi.
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