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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Trento alla sezione distaccata di Bolzano ha confermato la condanna alla pena di lire 500.000 di multa ciascuno inflitta il 2.7.97 dal Pretore di Bolzano a B.R. e L.C. quali responsabili del delitto di cui all'articolo 590 c.p. per avere, con autonoma condotta cagionato per colpa lesioni personali a tale C.F..
I due imputati, coniugi, non avevano impedito che la figlia (omissis), che nella casa di abitazione effettuava atti di allenamento sportivo, provocasse perduranti rumori e rimbombi, nel febbraio e marzo 1994, che procuravano al C. abitante l'appartamento sottostante, una sindrome ansioso-depressiva con dispepsia.
Avverso la sentenza hanno prodotto ricorso per cassazione entrambi gli imputati che, con motivi in comune, denunciano la erronea applicazione di norme di diritto in ordine alla affermazione della penale responsabilità ritenuta in violazione del principio della personalità posto che nessuna ipotesi di colpa poteva loro attribuirsi per la mancata conoscenza delle conseguenze di qualche salto compiuto in casa dalla loro figlia minore ed in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra il comportamento della figlia e le lesioni lamentate dal C., soggetto certamente già malato anche dal lato psichico, come dimostrato dalla circostanza che era stato il solo a lamentare danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure dei ricorrenti non sono fondate ed i relativi ricorsi debbono essere rigettati.
I giudici di merito hanno accertato che la figlia minorenne dei prevenuti ha posto in essere, per mesi, una sistematica quotidiana serie di salti vibranti all'interno della abitazione, e non già di qualche isolato salto.
Tanto è risultato dalle numerose deposizioni testimoniali e dalla motivazione della detta attività: allenamento finalizzato all'esercizio agonistico dello sport del pattinaggio.
In tale situazione entrambi gli imputati, nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minorenne e dell'adempimento dell'obbligo giuridico di educare ed istruire la prole, dovevano intervenire per correggere l'attività della figlia ed evitare che da detta attività derivassero danni a terzi.
Giustamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto colpevole la assenza totale e non già l'insuccesso di ogni attività educativa da parte dei prevenuti che pur percepivano il comportamento antisociale della figlia.
Il nesso eziologico tra i rumori provocati dalla minore (omissis) e la malattia del C. F. risulta compiutamente dimostrato dai giudici del merito sulla base di una consulenza tecnica di ufficio.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I medesimi debbono essere condanni, sempre in via solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.F. - unico legittimato a richiederle quale parte lesa del delitto di lesioni personali colpose che si liquidano in complessive lire due milioni.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalla parte civile C.F., unico legittimato, che liquida in complessive lire 2.000.000 (due milioni).
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