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Nuove norme sulla sicurezza negli stadi

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    E' diventato legge il decreto legge 17 agosto 2005 n. 162 che dispone ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto 2005, in vista della nuova stagione calcistica.
La legge interviene ad adeguare l'ordinamento agli obblighi europei in questa materia (risoluzione del Consiglio del 17 novembre 2003, Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio) ed istituisce presso il Ministero dell'Interno l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con l'obiettivo di monitorare i fenomeni di violenza e di intolleranza e di promuovere adeguati interventi di contrasto, a tutela di spettatori e Forze dell'ordine.
Ricordiamo che il 6 giugno 2005 erano stati emanati, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005, tre decreti ministeriali in tema di videosorveglianza, di tagliandi di accesso e di sicurezza degli impianti, che introducono sostanziali novità sulla sicurezza negli stadi.

Si tratta, in sostanza, di misure che mirano a coinvolgere in maniera più incisiva le società sportive e gli enti proprietari degli stadi sul tema della sicurezza e ad aumentare l'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza negli stadi, privilegiando l'impiego di tecnologie e risorse delle società sportive nell'ottica di una progressiva diminuzione delle forze di polizia all'interno degli impianti.
Queste le principali novità introdotte

Decreto ministeriale in materia di videosorveglianza
  • I sistemi di videosorveglianza devono essere realizzati in tutti gli impianti con capienza superiore a 10.000 unità.
  • Gli apparati sono gestiti da una sala apposita, ospitata nel centro radio per la sicurezza delle manifestazioni sportive, oltre a ricevere le immagini la sala ha una visuale completa all'interno dell'impianto.
  • E' prevista la registrazione di tutto l'evento, compreso l'eventuale ingresso di tifosi prima della gara per preparare le coreografie, disponibile per 7 giorni dopo l'incontro.
  • Il sistema può essere implementato, su iniziativa del Prefetto, anche con le telecamere cittadine. Ciò consente l'ottimale applicazione della legge in materia di arresto in flagranza differita anche lungo le vie di trasporto.

Decreto ministeriale in materia di tagliandi di accesso
  • I tagliandi sono nominativi, numerati ed abbinati ad un posto a sedere.
  • Le società organizzatrici hanno la piena responsabilità delle emissione, distribuzione/vendita e cessione a vario titolo.
  • Sul tagliando è riportato il regolamento d'uso dell'impianto la cui inosservanza comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e la conseguente espulsione dallo stadio del trasgressore.
  • Per l'emissione e la gestione dei tagliandi le società sportive devono munirsi di sistemi informatizzati che consentano la registrazione di dati, la verifica elettronica del biglietto, l'anticontraffazione e gli eventuali passaggi a persone diverse dall'acquirente.
  • Anche per il personale di servizio all'interno dell'impianti è previsto un sistema di accrediti con nome e foto, funzionale alle mansioni svolte e limitato nel tempo e nello spazio.

Decreto ministeriale in materia di sicurezza degli impianti
  • Introdotto il concetto di stadio polifunzionale.
  • Disciplinato il sistema delle separazioni con l'abbattimento delle barriere tra pubblico e campo di gioco, conservandone però la possibilità di rialzarle in caso di incontri a rischio su richiesta del Questore.
  • Affidato alle società l'obbligo di impiegare proprio personale per il controllo, accoglienza e indirizzamento degli spettatori all'interno degli impianti
  • Disciplina il sistema delle aree di sicurezza per la realizzazione del prefiltraggio e filtraggio degli spettatori.

I tre provvedimenti entreranno in vigore dal prossimo campionato di calcio a completamento delle norme già previste dal decreto legge 28 del 2003. Il "pacchetto" sulla sicurezza negli stadi comprende anche un protocollo d'intesa tra il Governo e i vertici del calcio concernente le "intese di programma per la sicurezza delle manifestazioni sportive" che fissa le tappe, anche di lungo periodo, per gli interventi previsti.

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