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Sport: chi, dove e come |
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(Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull'attività svolta dalla Commissione. (Disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
(Copertura finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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