Home | Contattaci | Newsletter | Pubblicità | Collabora | Chi siamo
CANALI

Diritto Sportivo
Marketing Sportivo
Comunicazione & Sport
Sport & Management
Economia dello Sport
Sport & Organizzazione
Sport & Tecnologia
Psicologia/Medicina sportiva
Sport & Wellness
Storia dello Sport
Impiantistica sportiva
Aspetti fiscali
Area Tecnica


I finanziamenti per lo
    Sport: chi, dove e come
Modulistica
Articoli pubblicati


Psicologia e Medicina sportiva News
La stampa
L'opinione di...
Le interviste di Sporteasy
Calendario Eventi
Lavoro & Stage
La vostra Tesi
Pubblicate un articolo
Link utili
Lo sapevate che...
L'angolo del tifoso


SERVIZI
A domanda...
      Sporteasy risponde
Ricerche bibliografiche
Sviluppo e revisione di
      Tesi in materia sportiva
Altri servizi


CORSI DI FORMAZIONE
Master
Corsi online
Corsi di perfezionamento
Convegni, seminari e
       iniziative varie
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

Indietro                                                                         pag. 3

Art. 8
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sull'attività svolta dalla Commissione.


Art. 9.
(Disposizioni penali)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

  • a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
  • b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
  • c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.


Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Indietro                                                                            Sommario
Articolo: Antidoping: pulire la mente
Home | Contattaci | Newsletter | Pubblicità | Collabora | Chi siamo

Tutti i diritti Riservati - Legge privacy - Copyright - ©2002 - Sito ottimizzato per Internet Explorer.